Il rapporto finale del gruppo di lavoro incaricato di proporre la revisione della Legge concernente l’aggiornamento dei docenti è stato reso pubblico.
Presa di posizione del Movimento della Scuola
di Alessandro Frigeri.
In rappresentanza dell’associazione magistrale Movimento della Scuola, esprimo la mia non adesione alla proposta di revisione della Legge concernente l’aggiornamento dei docenti. Le ragioni di tale scelta si possono riassumere facendo riferimento alle tre principali questioni su cui si è concentrata la discussione del gruppo di lavoro (sintetizzate nel Rapporto finale al punto 3. Aspetti principali della revisione della legge).
Da aggiornamento a formazione continua
Abbiamo in più occasioni sollevato il problema dei termini troppo limitati del mandato che il gruppo di lavoro si è dato. Ritenevamo che per affrontare con cognizione di causa l’importante tema della formazione continua dei docenti fosse necessario avviare preliminarmente una riflessione di fondo sullo statuto professionale del docente e sulla cultura di riferimento per la formazione dell’insegnante, una riflessione capace di rispondere, alla luce dei cambiamenti intervenuti negli ultimi vent’anni, a domande quali: che cosa fa oggi di un insegnante un buon insegnante? che significato assume la formazione e l’autoformazione nella professione docente? quale profilo professionale dobbiamo cercare di promuovere? di quale formazione necessita il docente per tenere vivo lo stimolo all’educazione?
Tale scelta avrebbe richiesto probabilmente tempi di lavoro più lunghi e il coinvolgimento di altre figure esperte oltre ai rappresentanti degli uffici dipartimentali e delle associazioni magistrali, ma avrebbe avuto il merito di provare a ridisegnare, aggiornandolo, l’impianto concettuale della legge, che risale all’inizio degli anni ’90. Proporsi di rivedere la Legge in questione con l’obiettivo di cambiarne i principi di riferimento (cioè passare da una legge che promuoveva una cultura dell’aggiornamento ad un’altra che promuova una cultura della formazione continua) non è un compito che è possibile assolvere limitandosi a modificare qualche termine o qualche definizione, ma piuttosto affrontando nodi come il nesso tra autoformazione e corsi d’aggiornamento (con la prima che dovrebbe assumere un peso crescente), la ricerca quale parte costitutiva dell’identità professionale dell’insegnante, il rapporto tra tempo dedicato all’insegnamento e tempo dedicato alla formazione, ecc.
Il monitoraggio delle attività di formazione continua
Ci pare sia questa la principale novità introdotta nella nuova legge. A suscitare in noi perplessità sono in particolare le modalità individuate allo scopo di monitorare le attività di formazione di ogni singolo docente (vedi art. 3 cpv. 4 e 5, art. 4 cpv. 2 e 3 + relativi commenti).
La scelta di vincolare l’obbligo della formazione continua ad una rigida contabilità del tempo speso per frequentare corsi d’aggiornamento (introducendo un minimo di giornate di attività di formazione da documentare) legittima l’errata convinzione secondo cui il buon insegnante, l’insegnante preparato, è colui che frequenta tanti corsi e suggerisce l’idea di uno statuto “quantitativo” della formazione. L’obbligo che ogni insegnante ha di formarsi e di mantenersi aggiornato da vincolo deontologico della professione si riduce così a mero impegno certificativo. Per questa via la nuova legge paradossalmente svilisce il senso e l’importanza della formazione continua: uno dei mezzi utili per assolvere al compito di essere un insegnante preparato – frequentare attività di formazione continua – assume un carattere dirimente, mentre altre modalità di formazione e autoformazione, non così facilmente certificabili ma altrettanto se non più importanti, diventano accessorie.
Una seconda considerazione va fatta in relazione all’evidente rischio che l’intenzione di controllare sistematicamente l’attività di formazione di ogni singolo docente possa sfociare nell’introduzione di forme di valutazione individuale dell’operato dell’insegnante. La modalità esecutiva di questo monitoraggio proposta dal gruppo di lavoro – un colloquio nel quale il singolo docente, grazie alla documentazione prodotta, dovrebbe render conto della propria attività formativa al direttore della propria sede di servizio e all’esperto di materia o all’ispettore – non offre sufficienti garanzie in senso contrario e inoltre appesantisce gli oneri burocratico-amministrativi degli insegnanti e degli istituti.
Tempi e modi della formazione continua
Nella nuova proposta di legge sono stati introdotti alcuni puntuali correttivi riguardanti l’accessibilità delle iniziative di formazione continua (rimborso spese, supplenze, accesso al congedo d’aggiornamento). Tali modifiche vanno salutate positivamente, ma vanno pure misurate in relazione al loro peso effettivo. In particolare, va fatto notare che sia la possibilità di ottenere il rimborso totale delle spese per corsi organizzati nel Cantone (art. 10 cpv. 9), sia la possibilità di coprire con supplenze esterne le assenze occasionate dalla partecipazione a corsi d’aggiornamento, sono limitate alle iniziative utili a raggiungere la quantità minima di attività di formazione continua imposta dall’art. 4 cpv. 2; per quanto riguarda la concessione del congedo d’aggiornamento (titolo III) si ricorda che essa è sospesa fino al 2014 quale misura di risparmio e che non vi è nessuna garanzia che tale sospensione non sia in futuro rinnovata.
Infine ci sembra opportuno far notare che per modificare significativamente il grado di accessibilità delle attività di formazione, ma soprattutto per rafforzare nel corpo insegnante una vera e propria cultura della formazione continua, sarebbe in ultima istanza fondamentale riuscire ad intervenire sul piano delle condizioni-quadro più generali, proponendosi di liberare tempo di lavoro affinché i docenti possano dedicare più energie allo studio e alla ricerca. Non era naturalmente nelle possibilità del gruppo di lavoro intervenire su questo ordine di questioni, ma va comunque rilevato il fatto che negli ultimi anni tali condizioni non hanno fatto che peggiorare.