| Iniziativa parlamentare | |||
| data | 3 dicembre 2002 | ||
| presentata in forma generica da | Giorgio Salvade - Renato Ricciardi | ||
| documenti correlati | rapporto | ||
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Rimborso delle spese per autoaggiornamento degli insegnanti A fronte di un tendenziale prolungamento della vita attiva, fanno riscontro esperienze di indebolimento delle risorse in professioni caratterizzate da sollecitazioni e da esigenze particolarmente intense. Tra queste figura sicuramente la professione del docente, così contraddistinta dalla passione per la conoscenza della realtà e dalla disponibilità a lavorare per questa conoscenza insieme con i propri allievi. Per questo ogni insegnante, prima di essere un trasmettitore di conoscenze, è soprattutto un maestro. In un lavoro caratterizzato dal rapporto tra persone, come quello educativo, assumono una grande importanza la libertà e la responsabilità. Per questo motivo, la possibilità di sostenere l’attività educativa di un docente con adeguati strumenti di formazione diventa essenziale, tra l’altro, per evitare e prevenire il più possibile - in età professionale precoce o avanzata - fenomeni di burn-out. Per le ragioni suesposte formuliamo così la seguente iniziativa sul rimborso delle spese per autoaggiornamento degli insegnanti Dal 19 giugno 1990 esiste nel nostro Cantone una Legge concernente l’aggiornamento dei docenti. È una legge dai contenuti interessanti, anche se ci chiediamo quanto concretizzati in questi anni trascorsi dalla sua entrata in vigore. L’art. 4 della stessa indica che "il docente è responsabile del proprio aggiornamento; egli lo realizza sia mediante iniziative personale, sia partecipando alle iniziative promosse dal Cantone o da enti da esso riconosciuti". Il decreto legislativo differenzia tra iniziative obbligatorie e facoltative di aggiornamento e stabilisce le condizioni di frequenza dei corsi di aggiornamento (congedo per formazione pagato oppure non pagato) e il rimborso delle spese di aggiornamento. L’atto legislativo, di per sé molto completo, è stato oggetto di alcune modifiche di ordine formale, ma anche da una modifica di ordine più sostanziale adottata per motivi di risparmio: al cpv. 7 dell’art. 10 della legge che stabilisce le condizioni di partecipazione ai corsi di aggiornamento facoltativo promosse dagli uffici dipartimentali, si fissa che "non sono rimborsabili le spese di viaggio per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone". Al cpv. 8 del medesimo art. si precisa che "le spese di partecipazione all’aggiornamento facoltativo organizzato da altri enti riconosciuti dal Dipartimento sono a carico dei partecipanti. Il Cantone può concedere un sussidio" e si rimanda al regolamento di applicazione della legge che stabilisce dettagliate (e piuttosto complesse) regole per la concessione di sussidi ai docenti. Le spese di partecipazione a qualsiasi iniziativa di aggiornamento dei docenti delle scuole private sono a loro carico e loro non è neppure concesso alcun sussidio per la partecipazione all’aggiornamento (cfr. art. 11 della legge e art. 5 e 6 del Regolamento). Il congedo di aggiornamento (altra forma interessante prevista dalla legge) di cui agli art. 13 e segg. della legge è concesso in base a criteri molto restrittivi (cfr. art. 15). La legge tace per contro su ogni possibilità di rimborso delle spese di autoaggiornamento. Il 17 giugno 2002 il Ministro della Pubblica Istruzione italiano Letizia Moratti ha firmato una direttiva che prevede il rimborso delle spese di autoaggiornamento degli insegnanti. Ci sembra che possa suggerire indicazioni utili anche alla nostra situazione cantonale. La direttiva ministeriale prevede il rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. Interessante, in particolare, è uno dei presupposti fatti propri dal Ministero per l’emanazione della nuova disposizione. Il Ministero ritiene infatti che "l'autonomia scolastica e i processi innovativi richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente con azioni di formazione da realizzare anche mediante l’incentivazione di forme di autoaggiornamento differenziate per tipologie, strategie ed obiettivi specifici e che la personalizzazione dei percorsi formativi consente il costante processo di crescita professionale del personale della scuola". Sono riconosciute come attività di autoaggiornamento, ai fini del rimborso delle spese debitamente documentate, "quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, nonché tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica". Le iniziative di autoaggiornamento rimborsabili sono riconducibili alle seguenti tipologie: "- iniziative di formazione promosse da enti accreditabili o qualificati;
Ritenendo, a nostra volta, ampiamente valide e giustificate queste motivazioni, chiediamo al Consiglio di Stato di introdurre analoghe disposizioni nella Legge concernente l’aggiornamento dei docenti del 19.6.1990 in un’ottica di responsabilizzazione del singolo docente e di autonomia decisionale dell’istituto scolastico. Renato Ricciardi e Giorgio Salvadè
Allegata: Direttiva N. 70 del 17.6.2002 del Ministero italiano della Pubblica Istruzione DIRETTIVA N. 70 Roma 17 giugno 2002 IL MINISTRO VISTO il D.L.vo 30.03.2001, n.165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 4, comma 1-lettera
b); DIRETTIVA Art.1 Ambito di intervento. Art. 2 Risorse finanziarie Art. 3 Tipologie di modalità di
autoaggiornamento Art.4 Criteri di rimborso spese IL MINISTRO - F.to Letizia Moratti |
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