Iniziativa parlamentare
 
data 3 dicembre 2002    
presentata in forma generica da Giorgio Salvade - Renato Ricciardi
documenti correlati rapporto    
 
       

Rimborso delle spese per autoaggiornamento degli insegnanti

A fronte di un tendenziale prolungamento della vita attiva, fanno riscontro esperienze di indebolimento delle risorse in professioni caratterizzate da sollecitazioni e da esigenze particolarmente intense.

Tra queste figura sicuramente la professione del docente, così contraddistinta dalla passione per la conoscenza della realtà e dalla disponibilità a lavorare per questa conoscenza insieme con i propri allievi. Per questo ogni insegnante, prima di essere un trasmettitore di conoscenze, è soprattutto un maestro.

In un lavoro caratterizzato dal rapporto tra persone, come quello educativo, assumono una grande importanza la libertà e la responsabilità.

Per questo motivo, la possibilità di sostenere l’attività educativa di un docente con adeguati strumenti di formazione diventa essenziale, tra l’altro, per evitare e prevenire il più possibile - in età professionale precoce o avanzata - fenomeni di burn-out.

Per le ragioni suesposte formuliamo così la seguente iniziativa sul rimborso delle spese per autoaggiornamento degli insegnanti

Dal 19 giugno 1990 esiste nel nostro Cantone una Legge concernente l’aggiornamento dei docenti. È una legge dai contenuti interessanti, anche se ci chiediamo quanto concretizzati in questi anni trascorsi dalla sua entrata in vigore. L’art. 4 della stessa indica che "il docente è responsabile del proprio aggiornamento; egli lo realizza sia mediante iniziative personale, sia partecipando alle iniziative promosse dal Cantone o da enti da esso riconosciuti".

Il decreto legislativo differenzia tra iniziative obbligatorie e facoltative di aggiornamento e stabilisce le condizioni di frequenza dei corsi di aggiornamento (congedo per formazione pagato oppure non pagato) e il rimborso delle spese di aggiornamento.

L’atto legislativo, di per sé molto completo, è stato oggetto di alcune modifiche di ordine formale, ma anche da una modifica di ordine più sostanziale adottata per motivi di risparmio: al cpv. 7 dell’art. 10 della legge che stabilisce le condizioni di partecipazione ai corsi di aggiornamento facoltativo promosse dagli uffici dipartimentali, si fissa che "non sono rimborsabili le spese di viaggio per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone".

Al cpv. 8 del medesimo art. si precisa che "le spese di partecipazione all’aggiornamento facoltativo organizzato da altri enti riconosciuti dal Dipartimento sono a carico dei partecipanti. Il Cantone può concedere un sussidio" e si rimanda al regolamento di applicazione della legge che stabilisce dettagliate (e piuttosto complesse) regole per la concessione di sussidi ai docenti.

Le spese di partecipazione a qualsiasi iniziativa di aggiornamento dei docenti delle scuole private sono a loro carico e loro non è neppure concesso alcun sussidio per la partecipazione all’aggiornamento (cfr. art. 11 della legge e art. 5 e 6 del Regolamento).

Il congedo di aggiornamento (altra forma interessante prevista dalla legge) di cui agli art. 13 e segg. della legge è concesso in base a criteri molto restrittivi (cfr. art. 15).

La legge tace per contro su ogni possibilità di rimborso delle spese di autoaggiornamento.

Il 17 giugno 2002 il Ministro della Pubblica Istruzione italiano Letizia Moratti ha firmato una direttiva che prevede il rimborso delle spese di autoaggiornamento degli insegnanti. Ci sembra che possa suggerire indicazioni utili anche alla nostra situazione cantonale. La direttiva ministeriale prevede il rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti.

Interessante, in particolare, è uno dei presupposti fatti propri dal Ministero per l’emanazione della nuova disposizione. Il Ministero ritiene infatti che "l'autonomia scolastica e i processi innovativi richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente con azioni di formazione da realizzare anche mediante l’incentivazione di forme di autoaggiornamento differenziate per tipologie, strategie ed obiettivi specifici e che la personalizzazione dei percorsi formativi consente il costante processo di crescita professionale del personale della scuola".

Sono riconosciute come attività di autoaggiornamento, ai fini del rimborso delle spese debitamente documentate, "quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, nonché tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del Piano dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica".

Le iniziative di autoaggiornamento rimborsabili sono riconducibili alle seguenti tipologie:

"- iniziative di formazione promosse da enti accreditabili o qualificati;

  • corsi di specializzazione universitari (master, borse di ricerca, ecc.);
  • stages presso aziende;
  • acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate;
  • acquisto di software didattici;
  • abbonamento a siti telematici e canoni."

Ritenendo, a nostra volta, ampiamente valide e giustificate queste motivazioni, chiediamo al Consiglio di Stato di introdurre analoghe disposizioni nella Legge concernente l’aggiornamento dei docenti del 19.6.1990 in un’ottica di responsabilizzazione del singolo docente e di autonomia decisionale dell’istituto scolastico.

Renato Ricciardi e Giorgio Salvadè

 

Allegata:

Direttiva N. 70 del 17.6.2002 del Ministero italiano della Pubblica Istruzione

DIRETTIVA N. 70 Roma 17 giugno 2002

IL MINISTRO

VISTO il D.L.vo 30.03.2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 4, comma 1-lettera b);
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) che, all'art.16, prevede per il 2002 uno stanziamento di € 35.000.000 destinato, secondo i criteri e le modalità fissati nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti;
CONSIDERATO che il contratto integrativo annuale siglato in data 9 maggio 2002 per il personale docente ed ATA della scuola ha rinviato ad una specifica contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità "per il rimborso delle spese di autoaggiornamento debitamente documentate";
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.300 concernente la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art.11 della L.15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n.347 recante norme di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTA la Direttiva Generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002 - prot.n.5117/MR del 25 gennaio 2002;
VISTO il contratto integrativo annuale concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente sottoscritto con le OO.SS. il 5 giugno 2002 e, in particolare, l'art.5 che prevede l'impegno all'emanazione di una apposita direttiva.
RITENUTO che l'autonomia scolastica e i processi innovativi e di riforma in atto richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente con azioni di formazione da realizzare anche mediante l'incentivazione di forme di autoaggiornamento differenziate per tipologie, strategie ed obiettivi specifici e che la personalizzazione dei percorsi formativi consente il costante processo di crescita professionale del personale della scuola;
emana la seguente

DIRETTIVA

Art.1 Ambito di intervento.
La presente direttiva definisce, sulla base del contratto integrativo nazionale sottoscritto in data 5 giugno 2002 i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale docente.
Per l'anno 2002 sono riconosciute come attività di autoaggiornamento, ai fini del rimborso delle spese debitamente documentate, di cui all'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002), quelle volte a sostenere le esigenze di sviluppo professionale dei docenti in relazione alle competenze disciplinari, metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, nonché tutte quelle funzionali alla piena realizzazione del Piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.

Art. 2 Risorse finanziarie
Le risorse complessive disponibili per l'autoaggiornamento del personale docente, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della citata legge n.448/2001 corrispondono a € 35.000.000, allocati nel Cap.1751 del bilancio del Ministero "Fondo per l'integrazione delle spese di formazione e di aggiornamento del personale".
Le risorse, di cui all'art. 1, sono assegnate alle istituzioni scolastiche sulla base del numero dei docenti titolari con contratto a tempo indeterminato e di quelli a contratto a tempo determinato con incarico annuale nell'a.s.2002/2003.

Art. 3 Tipologie di modalità di autoaggiornamento
Le iniziative rimborsabili per iniziative di autoaggiornamento sono riconducibili, di massima, alle seguenti tipologie :
· iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati, ai sensi del D.M. 177/2000;
· corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca etc. )
· stages presso aziende;
· acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate;
· acquisto di software didattici;
· abbonamenti a siti telematici e canoni.

Art.4 Criteri di rimborso spese
E' ammesso solo il rimborso delle spese sostenute nel 2002 debitamente documentate dal docente, a seguito di istanza indirizzata al Dirigente scolastico della sede di servizio entro il 31 dicembre 2002.
Le istituzioni scolastiche provvederanno al rimborso delle spese debitamente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione.
A tal fine il Dirigente Scolastico provvederà ad informare tutti i docenti e ad attivare le procedure di informazione previste dal contratto nazionale.
E' garantita a ciascun docente una quota unitaria.
Eventuali quote non assegnate saranno ridistribuite in parti uguali ai docenti che hanno documentato spese eccedenti la quota unitaria.
A norma della legge 14.1.1994, n.20, la presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

IL MINISTRO - F.to Letizia Moratti